I Fratelli degli Istituti religiosi clericali possono essere nominati superiori maggiori

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Giovedì 19 maggio 2022
Da ieri, 18 maggio, il Santo Padre Francesco ha concesso alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica la facoltà di autorizzare il conferimento dell’ufficio di Superiore maggiore ai membri non chierici degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio. Questa disposizione del Papa si applica anche all’Istituto dei Missionari Comboniani. Pubblichiamo qui di seguito il testo che autorizza la deroga al can. 588 §2 CIC (Codice di Diritto Canonico) vigente. [Nella foto: Fratelli missionari comboniani a Nairobi]

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI:
Rescritto del Santo Padre Francesco circa la deroga al can. 588 §2 CIC,
18 maggio 2022

Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza dell’11 febbraio u.s. ai sottoscritti Cardinale Prefetto e Arcivescovo Segretario ha concesso alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica la facoltà di autorizzare, discrezionalmente e nei singoli casi, ai sodali non chierici il conferimento dell’ufficio di Superiore maggiore in Istituti religiosi clericali di diritto pontificio e nelle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio della Chiesa latina e da essa dipendenti, in deroga al can. 588 §2 CIC e al diritto proprio dell’Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica, fermo restando il can. 134 §1.

1. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato Superiore locale dal Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio.

2. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato Superiore maggiore, dopo aver ottenuto licenza scritta della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica su istanza del Moderatore supremo con il consenso del Consiglio.

3. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di Diritto Pontificio eletto Moderatore supremo o Superiore maggiore, secondo le modalità previste dal diritto proprio, necessita della conferma – mediante licenza scritta – della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

4. Nei casi previsti ai §§2-3 la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica si riserva di valutare il singolo caso e le motivazioni addotte dal Moderatore supremo o dal Capitolo generale.

Il Santo Padre ha altresì ordinato che il presente Rescritto sia pubblicato su L’Osservatore Romano, e successivamente nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, entrando in vigore in data odierna.

Dal Vaticano, 18 maggio 2022
João Braz Card. de Aviz
Prefetto
José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arcivescovo Segretario

[Vatican.va]